
Co-Branding: Vantaggi e Rischi
Negli ultimi anni, l’evoluzione dei mezzi di comunicazione, la globalizzazione accelerata e le nuove politiche commerciali hanno dato impulso alla diffusione di nuove forme di accordi aziendali. Tra queste, il contratto di co-branding emerge come una strategia di cooperazione commerciale degna di approfondimento nel contesto giuridico.
Definizione di Co-Branding
Dal punto di vista commerciale, il co-branding rappresenta una forma di collaborazione in cui due o più aziende e i loro marchi si uniscono per realizzare un prodotto o servizio in un contesto di marketing condiviso. Una recente pronuncia della Cassazione lo ha definito come una “forma particolare di co-marketing” che si attua quando due o più marchi noti collaborano nella creazione o commercializzazione di un prodotto.
Tipologie di Co-Branding
All’interno del co-branding, la dottrina specializzata individua diverse tipologie, tra cui il co-branding funzionale, che implica l’indicazione di due o più marchi sul prodotto stesso, e il co-branding simbolico, che associa un secondo marchio a un marchio principale in settori merceologici diversi.

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Vantaggi Giuridici del Co-Branding
Oltre ai benefici commerciali, il co-branding offre vantaggi giuridici spesso trascurati. La collaborazione può aumentare la notorietà del marchio, contribuendo a rafforzarne la distintività e, di conseguenza, la sua protezione legale. Inoltre, l’uso congiunto dei marchi può prevenire la decadenza per mancato utilizzo e consentire una tutela più ampia in caso di marchi distintivi.
Gestione dei Rischi nel Co-Branding
Tuttavia, l’associazione di marchi comporta rischi, soprattutto per la reputazione commerciale, specialmente in settori volubili come la moda. Nella fase contrattuale è, quindi, fondamentale formulare con attenzione le clausole di concessione del marchio, includendo limitazioni territoriali, standard qualitativi, diritti di controllo e piani di uscita immediata in caso di violazioni gravi.
Tutela dei Marchi
La tutela dei marchi coinvolti è cruciale. Si consiglia di estendere la protezione del marchio al settore del prodotto o servizio derivato dalla collaborazione. Nel caso di nuovi marchi generati dalla collaborazione, la registrazione tempestiva è essenziale, considerando le sfide della gestione congiunta dei titoli di proprietà industriale.
La gestione congiunta dei marchi, spesso oggetto di comunione, richiede attenzione. La normativa vigente sull’applicazione delle norme civilistiche in materia di comunione può risultare inadeguata. Si suggerisce una regolamentazione negoziale chiara, inclusa la previsione di diritti di prelazione e clausole di gestione delle quote di marchio.

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Protezione del Know-How e Diritti Patrimoniali
Nel co-branding funzionale, dove si condivide il know-how, è essenziale proteggere le informazioni aziendali. L’obbligo di segretezza, conforme alle norme sui segreti commerciali, dovrebbe essere previsto fin dalle fasi precontrattuali. Inoltre, è necessario chiarire la titolarità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni derivanti dalla collaborazione.
Conclusioni
Il co-branding rappresenta un’opportunità strategica per le aziende, offrendo vantaggi sia commerciali che giuridici. Tuttavia, la sua peculiarità richiede una rigorosa attenzione nella fase contrattuale per garantire una tutela adeguata ai titoli di proprietà industriale coinvolti.
L’approccio consigliato include clausole chiare, diritti di prelazione e misure di protezione delle informazioni aziendali, al fine di sfruttare appieno i benefici del co-branding nel rispetto delle leggi e delle necessità aziendali.
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