Brexit e Marchi
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Tutti sappiamo cos’è la Brexit ma non abbiamo ancora chiaro che impatto avrà in concreto nelle nostre vite dopo il periodo di grazia che ci è stato concesso fino al 31 dicembre 2020.
Ma che impatto avrà la Brexit sui marchi dell’unione Europea?
La Brexit, è il processo che ha posto fine all’adesione del Regno Unito all’Unione Europea, secondo le modalità previste dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea.
L’uscita è la conseguenza del referendum che si era tenuto il 23 giugno 2016 e che trattava della permanenza del Regno Unito e di Gibilterra all’interno dell’Unione Europea.
Conformemente a questo accordo di recesso la Gran Bretagna ha lasciato definitivamente l’Unione Europea a decorrere dal 1 febbraio 2020.
Tuttavia questo accordo prevede che durante un periodo di transizione, che durerà fino al 31 dicembre 2020, il diritto dell’Unione Europea rimanga applicabile anche nel Regno Unito.
Questa previsione si estende naturalmente anche ai regolamenti sulla tutela del marchio e quindi ai suoi strumenti di attuazione.
L’applicazione dei regolamenti durante il periodo di transizione comprende, in particolare:
- tutte le disposizioni sostanziali e di procedura
- le norme relative alla rappresentanza nei procedimenti davanti all’EUIPO
Di conseguenza, tutti i procedimenti davanti all’Ufficio che comportano motivi di rifiuto relativi al territorio del Regno Unito o diritti anteriori provenienti dal Regno Unito o tra parti o rappresentanti che siano domiciliati nel Regno Unito in questo periodo di grazia si continueranno a svolgere come prima.
Decorso però il periodo di transizione ovviamente le cose cambieranno.
Quindi la registrazione comunitaria che fine farà dopo questo periodo?
Attualmente le conseguenze della Brexit sui marchi che sono già presenti sul registro comunitario prevedono due casi:
- se il marchio comunitario sarà ancora pendente (quindi in fase di domanda, incluse le domande già pubblicate) ci sarà la possibilità di depositarlo nuovamente come marchio nazionale esclusivamente in Inghilterra entro nove mesi dalla data della Brexit. Si dovranno pagare le tasse ufficiali di deposito e la nuova domanda nazionale sarà a tutti gli effetti una domanda nazionale. Domanda che sarà sottoposta all’esame di rito dei requisiti da parte dell’Ufficio Marchi britannico, come avviene per qualsiasi nuova domanda nazionale. La data del deposito nazionale corrisponderà a quella che è stata fatta nel deposito comunitario.
- se, invece, il marchio comunitario al momento della Brexit risulta già registrato, sarà automaticamente “importato” come registrazione nazionale nel Registro britannico. Senza la necessità di presentare nuove richieste o di pagare ulteriori somme. Quindi in sostanza si trasla dalla registrazione a livello comunitario a quella nazionale.
Nel processo di Brexit non sarà coinvolto il diritto di priorità. Che potrà continuare a essere rivendicato in sede comunitaria sulla base del marchio depositato nel Regno Unito.
Le violazioni, invece, relative al marchio comunitario che siano state commesse prima della data della Brexit saranno esecutive in Gran Bretagna. Ma sarà applicata la normativa britannica che disciplina la materia.
Inoltre le misure adottate dai tribunali britannici in relazione a questioni inerenti il marchio non avranno più nessun effetto nel territorio della Comunità Europea. Quindi varranno soltanto nel territorio nazionale.
Mentre le controversie relative ai marchi comunitari che interessano soggetti che hanno la loro sede in Gran Bretagna dovranno essere risolte dalle Corti specializzate dei marchi dell’Unione Europea.
Ovviamente sarà sempre possibile estendere un marchio comunitario in Gran Bretagna.
Quindi se il marchio deve essere utilizzato anche in Inghilterra si può procedere con la sua estensione sul territorio partendo dalla registrazione o dalla domanda del marchio comunitario.
In questo si passa tramite l’EUIPO. Si paga una tassa che è di € 300,00 e poi si pagano le tasse che vanno all’ufficio internazionale per la registrazione del marchio e che ammontano per una classe a CHF 880, salvo il cambio alla data del deposito.
Se ci sono più classi ovviamente l’importo cambia.
Quindi nel caso di utilizzo di un marchio che abbiamo già registrato in Unione Europea e che abbiamo intenzione di utilizzare anche in Inghilterra dovremo estendere la registrazione tramite l’ufficio comunitario, utilizzando come base la registrazione comunitaria.
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