
L’allenamento di Orlando Pizzolato corre solo con il suo autore
Anche se un metodo di allenamento non è protetto di per sé, si incorre in una violazione del diritto d’autore nel caso in cui vengano copiate, senza autorizzazione, parti intere del testo nel quale il metodo viene illustrato.
Premessa
Orlando Pizzolato, il famoso maratoneta due volte vincitore della maratona di New York, è stato costretto ad agire in giudizio per tutelarsi dal plagio del suo metodo di allenamento.
Pizzolato ha da tempo elaborato un programma di allenamento ritagliato sulle singole esigenze degli atleti. Ha predisposto grafici e tabelle in grado di calcolare i tempi di corsa e l’ottimizzazione del dispendio fisico ed energetico.
Nel suo programma sono presenti anche articoli sull’alimentazione, lo stretching, le tipologie di corsa, ecc..
Un suo allievo, una volta interrotto il programma di allenamento durante il quale aveva potuto usufruire di gran parte del materiale di allenamento elaborato da Pizzolato, diventa preparatore atletico e inizia una sua attività individuale.
Nell’esercizio della sua attività il preparatore atletico utilizza gran parte del materiale originale di Orlando Pizzolato.
Non solo: lo riproduce pedissequamente in dispense per i suoi clienti e lo pubblica sul proprio sito internet.
Il caso
Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente le domande di Pizzolato, che oltre al plagio aveva contestato anche una concorrenza sleale, stabilendo che
“parti intere di detti testi sono stati pedissequamente copiati da parte del convenuto ed inseriti nei propri documenti diffusi al pubblico o trasmessi ai suoi clienti”.
La sentenza n. 9423/2017 del Tribunale di Milano ha, dunque, riconosciuto il plagio in particolare statuendo che sussiste diritto d’autore anche su testi tecnici di allenamento.
Infatti, anche se trattano di argomenti noti, se nei testi è
“riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore” questo viene tutelato dal diritto d’autore.
La Corte ha, quindi, dato rilievo alla forma espressiva dell’idea
“che è suscettibile di tutela laddove sia possibile una scelta discrezionale tra alternative espressive anche in relazione a possibili opzioni di sistematizzazione e di illustrazione di contenuti già noti”.
Il Tribunale
La violazione del diritto d’autore, nel caso di specie, si è concretizzata non sulle idee, sui metodi e sui procedimenti, ma sulle forme espressive utilizzate per divulgarli.
Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta.
La creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività.
La stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono, o possono essere, differenti per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori aggiunge e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
Si parla, in questi casi di opera derivata.
L’opera derivata si caratterizza per un’elaborazione creativa dell’opera originale.
Si differenzia dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell’opera originale, priva di alcun apporto creativo, e con differenze di mero dettaglio dirette solo a nascondere la contraffazione.
Lo sfruttamento dell’opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria dà diritto al risarcimento del danno.
La sentenza del Tribunale di Milano n. 9423/2017 è, quindi, particolarmente interessante perché ha riconosciuto un principio innovativo:
Anche i metodi di allenamento, la cui forma espressiva si concretizza in parti testuali, grafici, disegni e tabelle, possono essere protetti da copyright, ai sensi della legge sul diritto d’autore.
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